Amministrazione di Sostegno

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO


L’Avvocato Paolo Monnanni si occupa degli istituti a disposizione per la protezione delle persone che si vengono a trovare in situazioni di:
menomazione psichica (una malattia o anche una situazione di disagio);
infermità;
menomazione fisica
Tutte situazioni che possono impedire alla persona il normale espletamento delle funzioni di vita quotidiana sia con carattere abituale che temporaneo.
Questo istituto ha la finalità garantire il  normale svolgimento della esigenze di vita sia ordinaria che straordinaria del beneficiario, nel suo preminente interesse. Sarà il Giudice che, di volta in volta, dovrà indicare, con decreto, quali saranno gli atti giuridici:
    1. riservati all’Amministratore di sostegno, il quale agirà come un rappresentante esclusivo del beneficiario;
    2. da compiere con l’assistenza dell’Amministratore di sostengo, che supporterà il beneficiario nel compimento dell’atto, verificando e aderendo alla volontà dell’amministrato;
    3. riservati al beneficiario, che potrà, dunque, compierli in autonomia, senza la rappresentanza o l’assistenza dell’Amministratore di sostegno.
La richiesta dell’ADS può essere fatta al Giudice tutelare su proposta dello stesso interessato, del coniuge, del partner dell’unione civile, dello stabile convivente, nonché di parenti, affini e, in ultimo, del Pubblico Ministero.
 
Può essere nominato Amministratore di Sostegno: 
    • un soggetto indicato dallo stesso beneficiario;
    • una persona vicina al beneficiario (come il coniuge, il partner dell’unione civile, lo stabile convivente nonché i parenti o gli affini).
 
La domanda per ADS si propone con ricorso da presentarsi presso il Tribunale del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio.
L’Amministratore è nominato dal Giudice tutelare con decreto motivato.
Il Giudice tutelare, per pronunciarsi sulla domanda, ascolta personalmente il beneficiario e tiene conto dei suoi bisogni e delle sue richieste.
 A seguito della nomina dell’ADS, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario o senza l’assistenza dell’Amministratore di sostegno possono essere annullati.  
Tra gli  istituti a tutela degli incapaci previsti dal codice civile:
L’ Interdizione.
Il maggiore di età e il minore emancipato, che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente, tali da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.
L’interdizione giudiziale è pronunciata dal Giudice Tutelare con sentenza da cui discende la totale incapacità di compiere atti di natura patrimoniale, personale e familiare, salvo quelli necessari a soddisfare le esigenze di vita quotidiana.
A ciò segue la nomina del tutore che opera in qualità di rappresentante legale dell’incapace.
Inabilitazione ex art. 415 cc. 
Determina una situazione di parziale incapacità, accertata a seguito di sentenza che determina uno stato di diminuita capacità a curare i propri interessi. I casi in cui può essere pronunciata sono:
l’infermità di mente non talmente grave da dar luogo all’interdizione;
prodigalità, ossia la propensione “patologica” a spendere oltre le proprie capacità economiche;
abuso di sostanze stupefacenti o alcoliche;
imperfezioni o menomazioni fisiche, non accompagnate da un sistema di correzione tale da assicurare al soggetto sufficiente autonomia fisica.
In tali casi, viene nominato un curatore per assistere la persona inabilitata nel compimento dei soli atti di straordinaria amministrazione.



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