Recupero crediti
Lo studio legale dell’Avvocato Paolo Monnanni offre la propria assistenza per una accurata gestione della pratica di recupero del credito, anche previa analisi ed accessi presso banche dati e pubblici registri (visure camerali, conservatorie, catasto e pubblico registro automobilistico), essendo ben consapevole dell’importanza per le piccole aziende dell’esigenza e della necessità di rientrare nella disponibilità delle somme dovute. Per tale motivo è opportuno, anche per quanto concerne i compensi legali per l’attività legale prestata per il recupero, concordare l’entità e le modalità di pagamento dei compensi dello studio legale, sempre al fine della massima soddisfazione del cliente.
In cosa consiste?
L’attività professionale ha l’obbiettivo di fare ottenere al creditore le somme che gli spettano, in virtù di contratti inadempiuti, o titoli di credito assegni e cambiali non pagati.
L’attività inizia con:
- una fase stragiudiziale:
ovvero una formale richiesta diffida mediante lettera raccomanda a.r. o mediante pec, invitando il debitore all’adempimento in un termine congruo.
- una fase in giudizio:
In caso di mancato adempimento del debitore alla richiesta inviata, di regola è opportuno procedere con la domanda in giudizio, di regola con la domanda di emissione di decreto ingiuntivo al Giudice.
Cos’è il decreto ingiuntivo?
E’ un procedimento monitorio disciplinato dagli articoli 633 e ss c.p.c.. La competenza per valore del Giudice di Pace è stata aumentata a seguito della riforma Cartabia ad € 10.000,00.
E’ quindi un procedimento sommario che consente al creditore di ottenere subito dal Giudice un decreto di ingiunzione di pagamento da notificare al debitore, il quale avrà a disposizione il termine di 40 gg per pagare immediatamente o presentare in opposizione in giudizio. Dopodiché quindi, se il debitore non deposita rituale e tempestiva opposizione il decreto acquisterà efficacia esecutiva.
Presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo sono:
a) esistenza di un credito fondato su prova scritta (contratto, fatture scritture contabili, ogni documento proveniente dal debitore a conferma della situazione debitoria).
In taluni casi il decreto ingiuntivo può essere richiesto ed emesso con formula di provvisoria esecuzione:
- ove il credito sia fondato su assegno o cambiale, atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale, ovvero di documento direttamente proveniente dal debitore, ove il medesimo manifesta il riconoscimento del debito;
- nei casi in cui vi sia pericolo nel ritardo o pregiudizio per il creditore, ove nell’attesa dei 40 gg ci sia il rischio concreto che il debitore possa privarsi dei propri beni.
In caso di decreto provvisoriamente esecutivo, il creditore può pretendere immediatamente il pagamento ingiunto ed in caso di inadempimento alla richiesta, iniziare l’esecuzione. Il debitore potrà intraprendere nel termine dei 40 gg l’opposizione al decreto ingiuntivo.
- Fase di Opposizione al decreto ingiuntivo, come funziona?
Nel termine di 40 gg dalla ricezione della notifica il debitore potrà presentare l’opposizione al decreto, con l’instaurazione di un normale giudizio di cognizione innanzi al Giudice competente, a seguito della cui conclusione si potrà avere: una sentenza di rigetto: con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e dichiarazione di esecutività dello stesso. Le spese del giudizio come sempre seguiranno la soccombenza. In caso di accoglimento della domanda di opposizione, il decreto verrà annullato e la materia sarà regolata dalla sentenza di accoglimento, con possibilità di accoglimento parziale, quindi di una sola parte del credito.
Cosa importante da ricordare è il fatto che i decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi e quelli per i quali è stata rigettata l’opposizione costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ex art. 655 c.p.c., con evidenti vantaggi di tempo ed economici per il creditore, per dare tempestive garanzie al proprio diritto.


