RICORSI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLE STRADA
Le sanzioni per la violazioni delle norme stradali.
Secondo le regole e principi della legge quadro sul sistema sanzionatorio amm.vo L. 689/1981, in caso di violazione a cui segue una sanzione amm.va, ciascuno è responsabile di ogni azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Pertanto in caso di violazioni del C.diS., la contestazione è eseguita dall’organo accertatore intervenuto, (Comando di Polizia) immediatamente o, qualora non sia possibile o necessario, entro 90 giorni mediante la notifica del verbale di contestazione di violazione al codice delle strada al trasgressore o, nel caso di guida di veicoli a motore muniti di targa, al proprietario dello stesso.
I rimedi previsti dalla normativa in materia:
A – La conciliazione amministrativa.
Dalla contestazione immediata o notificata, il trasgressore o il proprietario ha tempo fino a 60 giorni per effettuare il pagamento liberatorio versando una somma pari al “minimo” della sanzione pecuniaria fissato dalle singole norme di legge.
Se il pagamento avviene nei 5 giorni dalla contestazione o notificazione, l’importo della sanzione è ulteriormente ridotto del 30%.
In caso di mancato pagamento nel termine di 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione della violazione al Codice della Strada, il trasgressore e/o al proprietario verrà notificata un’ordinanza-ingiunzione che gli imporrà – sempre nel termine di 60 giorni dal suo ricevimento – il pagamento della sanzione elevata nella misura pari alla metà dell’importo massimo previsto dalla Legge per la violazione commessa. Quindi, l’importo della sanzione raddoppierà rispetto a quello indicato nel verbale di accertamento della violazione al Codice della Strada.
B – I ricorsi previsti dal Codice della Strada.
In alternativa al pagamento, cioè qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il destinatario della contravvenzione può avvalersi di due differenti rimedi:
1. il ricorso al Prefetto;
2. il ricorso al Giudice di Pace.
Il ricorso al Prefetto.
Il ricorso al Prefetto è disciplinato dall’art. 203 del Codice della strada, è esente da spese e costituisce ricorso gerarchico amm.vo sull’operato della PP.AA..
Il ricorso, contenente la copia del verbale e la relativa documentazione, oltre all’esplicita richiesta di chiedere l’audizione (tale domanda è facoltativa, ma se inserita dal ricorrente deve essere evasa dal Prefetto) deve essere proposto innanzi al Prefetto del luogo della commessa violazione entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla contestazione immediata, oppure dalla notificazione del verbale di contestazione della violazione al codice della strada.
Entro 30 giorni dal deposito del ricorso, per la necessaria istruttoria, il Prefetto deve trasmette all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente. L’ufficio o il comando accertatore, entro 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Prefetto, deve trasmettere la prova della avvenuta contestazione o notificazione e le deduzioni tecniche utili a confutare le risultanze del ricorso.
Il Prefetto, esaminato il verbale e gli atti prodotti dall’organo accertatore, nonché il ricorso e i documenti ad esso allegati entro il termine di 120 giorni (decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore):
se ritiene fondato l’accertamento adotta un’ordinanza ingiunzione prefettizia motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma, di norma, pari al doppio della sanzione irrogata nel verbale di contestazione;
se non ritiene fondato l’accertamento emette un’ordinanza motivata di annullamento e archiviazione della multa e con essa della sanzione pecuniaria e dell’eventuali sanzioni accessorie.
E’ doveroso ricordare che tale termine di 120 giorni si cumula con i termini di 30 giorni per la trasmissione del ricorso all’ufficio accertatore e di 60 giorni per la trasmissione degli atti al Prefetto e sono perentori, ciò vuol dire che, decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del Prefetto, il ricorso si intenderà senz’altro accolto.
Nel caso di decisione negativa, l’ingiunzione di pagamento emanato al Prefetto è impugnabile dal cittadino con ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dall’avvenuta notifica del provvedimento prefettizio. .
Il ricorso al Giudice di Pace.
Alternativamente al ricorso prefettizio, il trasgressore o il proprietario ha il diritto di proporre opposizione avverso il verbale di contestazione davanti all’Autorità giudiziaria ordinaria (Opposizione a sanzione amministrativa OSA).
Questo procedimento è previsto dall’art. 204 bis C.d.S. che rinvia all’art. 7 del decreto legislativo 150 del 2011, il quale individua la competenza del Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa violazione per tutte le opposizioni ai verbali di accertamento di violazioni del codice della strada indipendentemente dall’importo delle sanzioni.
Il ricorso deve essere proposto, a pena d’inammissibilità, entro 30 giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento.
In questo procedimento, il contraddittorio verrà instaurato con il Prefetto se la violazione opposta è stata accertata da Ufficiali o Agenti dello Stato (Polizia, Carabinieri, ecc.) ovvero con la Regione o il Comune quando la violazione è stata accertata da Ufficiale e Agenti dell’Ente locale (come, per esempio, il Comando di polizia municipale).
Il procedimento segue il rito del lavoro e nel ricorso si può chiedere la sospensione del verbale impugnato. A seguito del procedimento in giudizio il ricorso potrà essere:
dichiarato, in via preliminare, inammissibile, laddove recante dei vizi insanabili (esempio, perché proposto oltre i termini di legge), o ad esempio nel caso di già avvenuto pagamento della sanzione amm.va. ;
accolto o rigettato, in tutto o in parte, in entrambi i casi con sentenza appellabile innanzi al Tribunale del luogo in cui vi è la sede del Giudice di Pace entro 30 giorni (in caso di notifica della sentenza alla parte soccombente) o entro 6 mesi.
Il Giudice di Pace accoglie l’opposizione quando accerta l’illegittimità dell’accertamento, in caso infondatezza della punizione rispetto ai presupposti di legge, ovvero per mancata prova circa la responsabilità della parte opponente. Diversamente, se rigetterà l’opposizione, il giudice determinerà l’importo della sanzione in una misura compresa fra il minimo e il massimo stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento dell’importo dovrà avvenire – entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza – in favore dell’amministrazione a cui appartiene l’organo accertatore.
La cartella di pagamento.
L’art. 203 Codice della Strada ultimo comma stabilisce che, ove non sia stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale di contestazione della violazione al Codice della Strada, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa e per le spese di procedimento, quindi l’Organo accertatore procederà alla riscossione coattiva del credito vantato derivante dalla sanzione elevata.
In questi casi, l’amministrazione statale o locale procederà alla formazione del Ruolo, ossia di un elenco in cui viene riportato il nominativo del debitore, l’importo del debito e la causale, ossia l’atto in base al quale le somme sono dovute. Il Ruolo che ricordiamo costituisce titolo esecutivo verrà inoltrato all’Agente della Riscossione, il quale sarà legittimato, al recupero coattivo delle somme indicate, mediante la notifica della Cartella di pagamento.
La Cartella di pagamento costituisce quel documento redatto dall’Agente della Riscossione che riepiloga gli estremi dell’obbligazione, indica l’atto presupposto (cioè il verbale di accertamento) e la data di notifica, l’importo dovuto (compreso delle spese della procedura) con l’espresso avviso e intimazione al debitore di pagare entro 30 giorni, pena l’esecuzione forzata.
Tuttavia, anche la Cartella di pagamento è un atto autonomamente impugnabile mediante opposizione da proporsi con ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione entro 30 giorni dalla notificazione della Cartella stessa.
L’opposizione può essere proposta:
1. per vizi propri formali della Cartella (quale la mancata indicazione dell’atto presupposto, prescrizione (quinquennale) del credito pubblico, la mancata indicazione del ruolo o della data in cui è divenuto esecutivo, ecc.);
2. per contestare la violazione e la relativa sanzione, nei casi di precedente nullità della notifica del verbale della sanzione amm.va presupposto qualora il trasgressore o il proprietario del mezzo deduca che la Cartella ricevuta costituisca il primo atto con il quale ha avuto conoscenza della sanzione irrogata. Sarà onere della PP:AA. opposta produrre in giudizio le relative relate comprovanti o meno la regolarità della precedente notifica.


