RISARCIMENTO DANNI
Lo studio legale Monnanni è specializzato nella gestione delle domande di risarcimento danni, sia contrattuali che extra contrattuali, con assistenza del cliente sia nella fase stragiudiziale di richiesta del danno (attività di negoziazione assistita e mediazione civile) che in sede giudiziale. L’attività professionale è esercitata sia in sede civile, sia nell’eventualità di instaurazione della domanda in sede penale, ove il fatto possa presentare ed integrare ipotesi di reato.
L’Avvocato ha maturato una consolidata esperienza in tema di domanda risarcitorie derivanti da responsabilità civile ex art. 2043 e ss CC, quindi anche per i casi di insidia stradale, con conseguente responsabilità della PPAA, di responsabilità professionale medico sanitaria, oltre all’infortunistica stradale
RISARCIMENTI PER SINISTRI STRADALI
La materia è regolata dalla disciplina dell’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli e natanti
È quella forma obbligatoria di assicurazione contro i danni per tutti i veicoli a motore, divenuta obbligatoria nel 1969.
Con essa, in caso di danni a cose o persone derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, la compagnia assicurativa si obbliga – nei limiti di una determinata somma di denaro, c.d. massimale – a tenere indenne l’assicurato di quanto questi dovrebbe pagare a terzi per i danni, con il c.d. indennizzo.
In caso di incidente automobilistico?
La denuncia cautelativa.
I conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione (c.d. denuncia cautelativa).
Tale denuncia è dovuta e consente una corretta gestione del sinistro per tutte le parti coinvolte.
Come viene liquidato il danno?
Il Codice delle Assicurazioni Private, nel caso di incidente stradale, prevede 2 procedure di liquidazione del danno:
1.) la procedura di risarcimento “diretto” che si attiva direttamente nei confronti della propria compagnia assicurativa del danneggiato, ex art. 149 cod. ass., prevista nel caso di sinistro tra 2 veicoli a motore assicurati, è quindi escluso in caso di sinistro multiplo con più veicoli coinvolti, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti. In tal caso, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa con cui hanno stipulato il contratto di assicurazione per il proprio veicolo. Con questa procedura si può chiedere il risarcimento diretto per i danni al veicolo, alle cose trasportate e nel caso di lesioni solo per la cosidetta microinvalidità fino a 9 punti di invalidità.
2.) la procedura “ordinaria” di risarcimento da attivare nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile civile, la quale si attiva nei restanti casi, ovvero:
nei quali siano coinvolti più di 2 veicoli,
a causa dei quali siano derivate lesioni a passanti o lesioni al conducente superiori a 9 punti di invalidità,
in cui siano coinvolti veicoli immatricolati all’estero.
In tal caso, il danneggiato deve proporre domanda di risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.
La richiesta di risarcimento del danno.
Per ottenere il risarcimento, il danneggiato deve proporre domanda di corresponsione dell’indennizzo
“direttamente” alla propria compagnia di assicurazione (nel caso di risarcimento diretto),
alla compagnia di assicurazione del responsabile civile (negli altri casi).
In tale richiesta occorre indicare:
le circostanze nelle quali si è verificato il sinistro. Data e ora dell’incidente, il luogo, descrizione dettagliata con generalità dei veicoli e soggetti coinvolti, identificativo della polizza assicurativa, indicazione della presenza di testimoni e generalità, autorità intervenute etc.;
il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per le eventuali perizie;
nel caso di lesioni personali, l’entità delle lesioni subite, accompagnata da tutta la documentazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, opportunamente munendosi di perizia medico legale del medico fiduciario del danneggiato.
Presentata la richiesta di risarcimento, l’impresa di assicurazione ha l’obbligo di liquidare il danno, proponendo un’offerta di ristoro entro:
60 gg nel caso di danno a cose (che si riduce a 30 giorni se i conducenti dei veicoli coinvolti sottoscrivono congiuntamente il modulo di constatazione amichevole di incidente),
90 giorni nel caso di danno a persone.
A seguito dell’offerta formuta dall’impresa assicuratrice il danneggiato potrà:
-
dichiarare di accettare la somma offerta e l’impresa di assicurazione provvederà al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione;
-
dichiarare di non accettare l’offerta o non dichiarare nulla. In tal caso l’impresa di assicurazione potrà formulare offerta reale con l’invio della somma al danneggiato entro i successivi 15 giorni. Tale somma potrà essere trattenuta in conto del maggiore avere se il danneggiato deciderà di agire in giudizio per la differenza del danno.
Il danneggiato può proporre azione giudiziale, preceduta dalla richiesta di negoziazione assistita, decorsi 60 giorni (90 giorni in caso di danno alla persona) dalla richiesta di risarcimento, nei seguenti casi:
rifiuto di liquidazione del danno da parte dell’impresa assicuratrice;
omessa invio dell’offerta entro 15 giorni;
offerta inferiore rispetto al danno subito.
Sempre a seguito della riforma Cartabia la competenza del Giudice di Pace per i sinistri stradali è stata elevata ai casi in cui il valore della controversia non superi € 25.000,00
Lesioni in qualità di terzo trasportato.
Nel caso di lesioni personali subite dal “passeggero”, la richiesta di risarcimento va presentata all’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava, che provvederà alla liquidazione del danno entro 90 giorni (a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti).
L’Avvocato Paolo Monnanni, in caso di sinistri stradali si avvale dell’assistenza di consulenti medico legali di comprovata esperienza professionale, per la redazione delle perizie medico legale, nonché dei danni ai veicoli e perizie dinamiche. Non sono previsti acconti per il conferimento dell’incarico professionale in casi di sinistri stradali.
RISARCIMENTO PER RITARDO E DISAGI NEI VOLI
Regolamento 2004/241/CE
Le inefficienze e disguidi nel servizio e relative problematiche sono state regolate dal regolamento citato, prevedendo che in materia di compensazione e di assistenza dei passeggeri nei casi di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo regole comuni mediante l’adozione del Reg. CE 241 del 2004. Si tratta di norme volte a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri a fronte dei gravi disagi e fastidi derivanti dalla perdita o dal ritardo di un volo prenotato.
Presupposti applicativi.
Il Regolamento del 2004 prevede una tutela nei casi di perdita o ritardo del volo a precise condizioni.
La prima che si tratti di voli – di linea, charter o low cost – che siano in partenza da un aeroporto:
1. situato in uno Stato comunitario (a nulla rilevando la natura comunitaria o meno della Compagnia aerea);
2. situato in un Paese non europeo con destinazione verso un aeroporto comunitario a patto che la Compagnia aerea sia comunitaria.
Sono esclusi, quindi, sia i voli tra paesi non comunitari (anche se il vettore è comunitario) sia i voli da un Paese terzo verso un Paese comunitario acquistati presso una Compagnia non comunitaria.
La seconda condizione è che il passeggero abbia effettuato la prenotazione del volo e che l’accettazione (check-in) entro l’orario previsto nel biglietto aereo o, in mancanza, con un anticipo di almeno 45 minuti prima dell’ora di partenza.
Le ipotesi risarcitorie.
Il Regolamento del 2004 riconosce ai passeggeri una serie di diritti a condizione che essi abbiano prenotato un volo che, per cause imputabili alla compagnia aerea (vettore contrattuale o vettore operativo), sia stato cancellato, l’imbarco negato ovvero l’orario di partenza ritardato.
La cancellazione del volo, Il ritardo del volo prevedendo tempi di ritardo diversificati in base alla durata del viaggio. La Corte di Giustizia Europea ha parificato il ritardo di almeno tre ore alla cancellazione del volo, riconoscendo i medesimi pregiudizi sopportati dal passeggero ed estendendo, di conseguenza il diritto alla compensazione pecuniaria.
Il negato imbarco. È il rifiuto della Compagnia aerea di trasportare il passeggero che si sia presentato al gate. L’ipotesi tipica è quella dell’overbooking, ossia della vendita dei biglietti in un numero maggiore rispetto ai posti disponibili sul volo.
Il diritto alla compensazione pecuniaria.
Nei casi di cancellazione del volo o di negato imbarco, il passeggero ha diritto a ricevere dalla Compagnia aerea un risarcimento del danno, che prende appunto il nome di compensazione pecuniaria. Esso è volto a risarcire il passeggero per i disagi e gli eventuali danni che patisce per effetto del ritardo o della cancellazione del volo. A differenza di quanto previsto dal Codice Civile, in cui il danno e la sua esatta quantificazione va provata, nei casi previsti di cancellazione o negato imbarco, il danno è presunto e il risarcimento è dovuto per il solo fatto di essersi trovati con il volo cancellato o negato.
Trattandosi di un danno presunto, il Legislatore Comunitario ha legato il risarcimento non già al costo del biglietto, bensì alla lunghezza del viaggio, tra l’aeroporto di partenza e quello di destinazione finale, così ad esempio per tratte € 400 per le tratte comprese tra i 1500 Km ai 3500.
Tali importi devono essere erogati dalla Compagnia aerea sulla base di un reclamo proposto dal passeggero vittima della cancellazione, del ritardo o del negato imbarco a mezzo pec. Laddove il Vettore non provveda entro 6 settimane, è diritto del passeggero adire l’autorità giudiziaria (il Giudice di Pace, salvo il maggior danno che si ritenga subito) entro due anni dalla data del volo prenotato.
Il Regolamento del 2004 esclude il diritto alla compensazione pecuniaria nel caso in cui si sia verificata la cancellazione del volo comunicata al passeggero almeno 2 settimane prima; oppure, almeno 7 giorni prima se sia stato offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima di quello originario o meno di 7 giorni prima se il volo alternativo ha una partenza non più di un’ora prima di quello originario.
Inoltre, è escluso il diritto al risarcimento, laddove il Vettore abbia dimostrato che la cancellazione o il negato imbarco siano dipesi da circostanze di natura eccezionale a lui non imputabili, ossia fatti né prevedibili né evitabili neanche utilizzando tutte le risorse a disposizione della Compagnia aerea.
Il diritto al rimborso o al volo alternativo.
In aggiunta alla compensazione pecuniaria, il viaggiatore danneggiato, in caso di cancellazione del volo o il negato imbarco, ha diritto di scegliere tra il rimborso del biglietto entro 7 giorni o al volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale.
Tuttavia, il passeggero, nonostante l’inconveniente, avrà la facoltà di avere l’interesse a raggiungere la meta di destinazione finale e, in tal caso, il Regolamento europeo gli attribuisce la possibilità di scegliere di raggiungere l’aeroporto di arrivo, ossia l’imbarco sul primo volo alternativo appena possibile o a una data successiva di gradimento del passeggero.
Entrambe le soluzioni conservano il diritto alla classe scelta del biglietto iniziale e alla compensazione pecuniaria.
Il risarcimento ulteriore.
Il Regolamento del 2004 prevede il diritto alla compensazione come forma di risarcimento forfettario per danni presunti, nella misura fissata per legge. Questa è una forma di risarcimento presunta e basta fornire la sola prova del titolo di viaggio e l’inadempimento della compagnia aerea (cancellazione volo, ritardo…) Tuttavia tale ristoro non preclude l’eventuale risarcimento ulteriore per i maggiori danni rispetto a quanto previsto dal regolamento. Tale richiesta del danno ulteriore sarà tuttavia sottoposta al regime ed al rigore ordinario dell’onere della prova da parte del danneggiato.
Per il danno supplementare i riferimenti normativi si trovano: nella Convenzione di Montreal che, trattandosi di una Convenzione di diritto internazionale, si applica a tutti i voli internazionali in cui luoghi di partenza e arrivo siano ubicati all’interno dei paesi contraenti (per il caso del ritardo del volo) e l’art. 949 bis Codice della Navigazione (per il caso di cancellazione o negato imbarco).
Entrambe le fonti normative pongono a carico del Vettore la responsabilità per i danni accorsi al passeggero e da lui provati, salvo l’onere della prova liberatoria di dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie e possibili per evitare il verificarsi dell’evento lesivo causa del danno provato.


