Diritto del Lavoro

DIRITTO DEL LAVORO


LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE
Sono le somme dovute al dipendente per l’attività lavorativa svolta che non gli siano state integralmente o parzialmente corrisposte dal datore di lavoro.

Tal differenze di solito derivano dal versamento di una retribuzione base inferiore rispetto al contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, dal mancato pagamento della tredicesima mensilità, mancato pagamento di ore di lavoro straordinario, TFR, godimento ferie, etc..
 
Le differenze retributive possono essere richieste attraverso una contestazione scritta al datore di lavoro, opportunamente riportando le voci di retribuzione omesse con i relativi importi.
Nel caso di rifiuto o di silenzio da parte del datore di lavoro, si potrà agire nei seguenti modi alternativi:
    1. attivare il tentativo di conciliazione (da ultimo facoltativo) davanti all’Ispettorato territoriale del Lavoro o in sede sindacale (ciò non preclude l’azione giudiziaria);
    2. proporre ricorso per decreto ingiuntivo presso la Sezione lavoro del Tribunale territorialmente competente fornendo una prova scritta del credito, affinché il Giudice del lavoro ordini al datore il pagamento del dovuto, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo. Il datore di lavoro potrà pagare ovvero proporre opposizione, dando luogo a una
    3. instaurare una causa ordinaria di lavoro.
 
Sia la fase stragiudiziale che quella giudiziale di una causa di lavoro, prevedono precisi oneri, dovendo il lavoratore portare elementi a fondamento della propria pretesa retributiva. E’ opportuna quindi una consulenza tecnica di parte relativamente ai conteggi spettanti. Lo studio dell’Avvocato Monnanni si avvale di professionisti consulenti del lavoro fiduciari. Per la prova del credito inoltre è necessario produrre, tutti i documenti cartacei del contratto, file video , foto per le differenze retributive, testimoni in grado di riferire circa le mansioni svolte, gli orari di lavoro.  
Prescrizione dei crediti di lavoro. Il credito di lavoro si prescrive di regola in  5 anni (retribuzione e T.F.R.) decorrenti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, ciò secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione. Ciò al fine di evitare che il lavoratore durante il rapporto di lavoro possa rinunciare e/o perdere per prescrizione la tutela dei propri diritti nel timore di ritorsioni.
I crediti, invece, di natura non retributiva (esempio, diritto alla qualifica superiore) e quelli derivanti da responsabilità contrattuale (omissione contributiva, demansionamento, etc.) si prescrivono in 10 anni, sempre decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro.



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